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Condizioni generali di contratto della società BerMarTEC / KNECHT Srl

1. Ambito di validità

1.1 Le seguenti Condizioni generali di contratto si applicano a ogni contratto tra commissionario e committente e hanno carattere vincolante per il committente dal momento di conferimento dell’incarico/ordine da parte del cliente alla società BerMarTEC / KNECHT.

1.2 Le presenti Condizioni si applicano anche a tutti i contratti futuri tra commissionario (BerMarTEC / KNECHT Srl) e committente (CLIENTE).

1.3 Le Condizioni generali di contratto non si applicano o si applicano solo parzialmente nel caso in cui le parti abbiano concluso per iscritto accordi diversi per il singolo caso o per singole clausole contrattuali.

2. Condizioni generali di contratto del committente

Eventuali condizioni generali di contratto del committente non formano parte integrante del contratto, nemmeno nel caso in cui il commissionario non vi si opponga espressamente.

3. Riserva di proprietà e condizioni di pagamento / Penali, fatture, acconti e pagamenti

3.1 I veicoli e i beni prodotti o forniti dal commissionario rimangono di proprietà di quest’ultimo fino all’integrale pagamento del compenso pattuito nel caso in cui sia stata concordata per iscritto la rateizzazione del pagamento e, nel caso in cui essi siano già in possesso o comunque a disposizione del committente, potranno essere sempre prelevati dal commissionario ovunque essi si trovino, con costi a carico del committente ed esclusa ogni sua eventuale obiezione.

3.2 L’acquirente non ha in alcun caso diritto di ritardare o rifiutare la corresponsione del prezzo d’acquisto ed è esclusa ogni possibilità di sollevare obiezioni al riguardo.

3.3. All’atto della firma dell’incarico, il committente si impegna a versare un importo in misura del 30% del totale convenuto a titolo di acconto di conferma o per l’ordine (caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.). Un altro 30% è dovuto all’inizio della produzione, importo per il quale il commissionario emette fattura. Prima o all’atto del ritiro del veicolo o del bene deve essere corrisposto l’importo residuo pari al 40% del prezzo convenuto, importo per il quale il commissionario emette fattura. Solo al ricevimento del saldo il veicolo è consegnato al nuovo proprietario.

3.4 Eventuali ritardi di pagamento superiori a 8 giorni dal recapito della fattura conferiscono al committente il diritto di reclamare per le vie legali gli importi arretrati senza necessità di ulteriori solleciti, e di rinviare la propria prestazione contrattuale fino al pagamento.

3.5 Il committente è tenuto a ritirare il bene acquistato entro otto giorni dal recapito della comunicazione di disponibilità. In caso di mancato ritiro o di ritardo nel ritiro del veicolo o del bene, il committente è tenuto al pagamento di una penale giornaliera di 100,00 Euro.

3.6 Dopo trenta giorni di ritardo nel ritiro, il contratto tra committente e commissionario è risolto di diritto, autorizzando il commissionario a trattenere definitivamente il veicolo o il bene (e il diritto a disporre del bene) e gli acconti versati, fatto salvo il diritto del commissionario di rivendicare ogni eventuale maggiore danno.

3.7 Il committente ha facoltà di recedere dal contratto entro l’inizio della produzione del veicolo o del bene mediante comunicazione scritta da trasmettere al commissionario esclusivamente per fax o PEC. In caso di recesso comunicato per iscritto dal committente prima dell’inizio della produzione (mediante FAX o PEC), gli acconti fino ad allora dovuti ai sensi dell’art. 3.3 delle presenti Condizioni possono tuttavia essere trattenuti o reclamati dal commissionario.

4. Tempi e termini di consegna

Tempi e termini di consegna convenuti a titolo vincolante o non vincolante devono essere indicati per iscritto. I termini di consegna decorrono dalla stipula del contratto. L’acquirente ha facoltà di intimare al venditore di effettuare la consegna trascorsi dieci giorni dalla scadenza di un periodo o termine di consegna non vincolante, sebbene il commissionario non sia tenuto ad alcun risarcimento per l’eventuale tardiva fornitura o il mancato rispetto del termine di consegna.

5. Garanzia

5.1 In caso di vizio di una prestazione resa dal commissionario, il committente ha facoltà di esigerne il successivo adempimento mediante FAX o PEC. Ove il vizio non sia eliminato con il successivo adempimento da parte del commissionario, il committente ha facoltà di ridurre il compenso del commissionario. Al committente non sono riconosciuti ulteriori diritti di garanzia diversi da quanto di seguito stabilito.

5.2 Un vizio palese deve essere segnalato per FAX o PEC entro due settimane dalla decorrenza del termine di garanzia. Si considera palese un vizio della prestazione resa che un committente non esperto nel campo sia in grado di rilevare senza approfondito esame.

5.3 La segnalazione di un vizio acquista in ogni caso efficacia solo ove sia effettuata per iscritto mediante FAX o PEC. A segnalazione avvenuta, il veicolo o il bene devono essere immediatamente messi a disposizione del commissionario per la verifica, pena la decadenza della garanzia.

5.4 Eventuali maggiori diritti di garanzia vanno desunti dallo specifico contratto di acquisto.

6. Responsabilità o esclusione di responsabilità

6.1 La responsabilità del commissionario per un eventuale danno è esclusa nel caso in cui il danno sia dovuto solo a violazione colposa di un obbligo del commissionario e l’obbligo infranto non rientri tra gli obblighi contrattuali essenziali a carico del commissionario.

6.2 Alla consegna del veicolo o del bene saranno somministrate precise istruzioni con conferma scritta da parte del committente. Da tale momento il produttore declina ogni responsabilità e non dovrà rispondere di negligenze o azioni scorrette.

6.3 Inoltre il commissionario non garantisce alcun risarcimento per danni causati da uso o azionamento scorretto dei veicoli o beni prodotti.

7. Noleggio

Per il servizio di noleggio offerto sono previste apposite condizioni da stabilirsi e convenire per iscritto al momento del ritiro mediante un contratto di noleggio.

8. Disposizioni diverse

8.1 Firmando l’incarico/l’ordine il cliente dichiara di aver letto e compreso il contratto e in ogni caso anche le presenti Condizioni generali di contratto e di acconsentire senza riserva alcuna ai punti ivi riportati.

8.2 Al contratto si applica la legge italiana.

8.3 Qualsiasi questione o controversia connessa alla validità e all’esecuzione del presente contratto sarà demandata al Tribunale di Bolzano, mentre le questioni di competenza del Giudice di Pace, al Giudice di Pace di Merano.

8.4 Eventuali accordi verbali accessori al contratto sono privi di efficacia. Ai fini della loro efficacia, eventuali modifiche e integrazioni, nonché l’annullamento del contratto, devono essere convenuti per iscritto. Tale condizione si applica anche all’annullamento della clausola della forma scritta.

Delle presenti Condizioni generali di contratto esistono una versione in tedesco, una in italiano e una in inglese. In caso di dubbi interpretativi, fa fede la versione in tedesco.

8.5. Ove singole disposizioni del contratto, incluse le presenti Condizioni generali di contratto, o parti dello stesso, dovessero essere o diventare inefficaci o il contratto presentasse lacune, ciò non inficerà l’efficacia delle restanti disposizioni. In luogo della disposizione inefficace troverà applicazione quella che più si avvicina al senso e allo scopo della stessa, in caso di lacune quella che sarebbe stata ragionevolmente convenuta in base al senso e allo scopo del contratto, incluse le Condizioni generali di contratto, se si fosse stati preventivamente a conoscenza del problema.

Ai sensi degli artt. 1341 c. 2 e 1342 c.c., i contraenti accettano specificamente le seguenti clausole: artt. 3.1 e 3.2 (limitazione del potere di sollevare obiezioni), art. 3.3 (potere di sospensione del contratto), artt. 3.6, 5.2 e 5.3 (decadenze a carico del cliente), art. 6 (limitazioni di responsabilità).

 

Attualità 07/2018